Art. 8.
(Assegnazione dei magistrati).

      1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente per territorio, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      2. I magistrati della procura della Repubblica e della procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere

 

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del consiglio giudiziario competente per territorio, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      3. Alle sezioni specializzate e all'esercizio delle relative funzioni di procura sono destinati magistrati che, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, dimostrano di possedere le attitudini necessarie.
      4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente delle sezioni specializzate ai magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i minorenni e per la famiglia, e hanno dimostrato di possedere adeguate capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio sia nei rapporti esterni.
      5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionali dei magistrati di cui ai commi 1 e 2.